(massima n. 1)
La mancata trascrizione, nella copia notificata, della procura speciale al difensore scritta in calce o a margine dell'originale determina l'inammissibilitą del ricorso per cassazione solo quando da detta copia non sia in altro modo desumibile che la procura č stata comunque rilasciata in data anteriore alla notificazione. (Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la prova della anteriore presenza della procura potesse desumersi dalla intestazione del ricorso, ove vi era espressa menzione del mandato conferito al difensore, dalla relazione di notifica eseguita su istanza del difensore medesimo, dalla stessa copia del ricorso consegnato per la notifica, nel quale la procura risultava riprodotta senza la firma per autentica del difensore).