(massima n. 1)
La firma di colui che conferisce al difensore procura speciale per ricorrere in cassazione, rilasciata con separata scrittura privata — che ha natura negoziale — deve esser autenticata dal notaio, al quale spetta, ai sensi dell'art. 2703 c.c., certificare l'autografia di tali sottoscrizioni, previo accertamento dell'identità personale delle parti, non limitato al controllo dei documenti identificativi, e pertanto è inammissibile — esclusa la possibilità della ratifica per la specialità della procura de qua — il ricorso per cassazione se la predetta firma è autenticata, ai sensi dell'art. 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un segretario comunale, perché questa norma disciplina le sottoscrizioni delle istanze rivolte alla P.A. per ottenere un provvedimento amministrativo.