(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, la procura speciale, solo genericamente richiamata, ma non trascritta nel ricorso, ed apposta in calce alla copia del provvedimento impugnato, senza indicazione della data, in quanto non contenuta in uno degli atti tassativamente indicati dall'art. 83. comma terzo, c.p.c., č invalida, indipendentemente dalla prova del suo anteriore rilascio. Tale vizio, incidendo sulla validitą del rapporto processuale, va rilevato d'ufficio, con conseguente declaratoria di inammissibilitą del ricorso, indipendentemente dall'eccezione della parte interessata.