(massima n. 1)
La proposizione del ricorso per cassazione mediante la generica allegazione, nel ricorso stesso e nella procura, della qualitą di legale rappresentante di una persona giuridica, senza indicazione della funzione o della specifica carica rivestita, determina la nullitą relativa dell'atto che, se eccepita dal controricorrente, comporta l'onere per il ricorrente di eliminare detta lacuna e, nel caso di dipendente al quale sia stato conferito il potere di rappresentare l'ente nel giudizio, di depositare la relativa delibera ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante elenco da notificare alle altre parti; tuttavia, la mancata notifica di detto elenco non determina l'inutilizzabilitą dell'atto, qualora il difensore della controparte sia intervenuto all'udienza di discussione e non abbia formulato alcuna eccezione, nonostante l'avvenuta produzione del documento fosse stata specificamente menzionata nella memoria ex art. 378 c.p.c.