(massima n. 1)
Non può considerarsi speciale, come l'art. 365 c.p.c. prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, in quanto di data anteriore alla stesura del ricorso per Cassazione, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimità ma specifici riferimenti a fasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito oltre che l'elezione di domicilio in luogo diverso da Roma. Nella specie, invero, essendo stato il mandato rilasciato al difensore al margine di un foglio, quando ancora il ricorso non era stato redatto, non può considerarsi un «tutt'uno» con lo stesso, e non può quindi, attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l'elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di Cassazione.