(massima n. 1)
È ammissibile il ricorso per cassazione allorché la procura, contenente l'esplicito riferimento al giudizio di cassazione, sia stata rilasciata in calce al provvedimento impugnato e rechi l'indicazione della data in cui essa è stata rilasciata, precedente rispetto a quella di notificazione del ricorso stesso, a nulla rilevando che la procura medesima sia stata solo genericamente richiamata nella intestazione dell'atto di impugnazione, non sussistendo in tal caso — al fine di ricavare la certezza dell'anteriorità del rilascio rispetto alla notificazione dell'atto — l'esigenza di testuale trascrizione, nel ricorso, della procura speciale, atteso che il potere certificatorio riconosciuto al difensore in ordine alla autografia della sottoscrizione deve intendersi riferito anche alla circostanza di tempo di quella stessa sottoscrizione.