(massima n. 1)
In tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, la procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141, benché sia da presumere speciale e specificamente conferita per la proposizione della impugnazione cui accede, non è valida allorché contenga espressioni incompatibili con il ricorso per cassazione e univocamente dirette in via esclusiva a cause diverse e ad attività proprie di altri giudizi o fasi processuali. (Nella specie, la procura autorizzava il compimento di una pluralità di attività processuali da svolgere unicamente in un processo penale e non conteneva alcun richiamo, neppure generico, alle norme del codice di procedura civile o al ricorso per cassazione avverso la decisione impugnata).