(massima n. 1)
La procura per il ricorso per cassazione — che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, anche nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione — è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita con atto separato, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato, restando esclusa (nel caso di mancanza della procura suddetta) ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito.