(massima n. 1)
La circostanza che la sottoscrizione del ricorso per cassazione, da parte del difensore munito di valida procura speciale (ed il cui nome completo risulti specificato tanto nell'intestazione dell'atto quanto nella procura speciale), sia illeggibile, non incide sull'ammissibilità dell'atto, del quale pure si contesti da controparte la provenienza, allorchè il carattere non leggibile della firma in calce al ricorso sia integrato dalla sottoscrizione, anch'essa in calce all'atto, di autentica della procura, atteso che l'apposizione di entrambe le firme in calce all'atto, recante la precisa indicazione del nome del difensore, comporta una presunzione di appartenenza della sottoscrizione al difensore medesimo, e ciò esclude che tale firma possa essere attribuita a persona non identificabile.