(massima n. 1)
L'art. 13 bis, comma quarto, del D.L.vo n. 286 del 1998 (introdotto dall'art. 4 del D.L.vo n. 113 del 1999) nel prevedere come impugnabile per cassazione la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento d'opposizione avverso il decreto d'espulsione amministrativa dello straniero (adottato dal Prefetto ai sensi del comma secondo, lett. b, dell'art. 13 del menzionato D.L.vo n. 286 del 1998), non contiene alcuna espressa statuizione contraria che deroghi alla norma generale contenuta nell'art. 365 c.p.c. Ne deriva che il ricorso per cassazione avverso tale pronuncia deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilitą, da un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale.