(massima n. 1)
È rituale, e non affetto da inammissibilità, il ricorso per cassazione proposto dall'Avvocatura dello Stato, nel caso in cui la stessa, avvalendosi della facoltà di teletrasmissione degli atti, anche contenziosi, prevista dall'art. 7, terzo e quarto comma, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, abbia osservato le regole dettate da queste disposizioni, relative alla sottoscrizione dell'atto da parte dell'Avvocato dello Stato ricevente e alla rilevabilità nella copia trasmessa per fax dell'indicazione e della firma dell'Avvocato estensore dell'atto originale.