(massima n. 1)
Posto che, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto (cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma), al provvedimento del giudice, il quale — nel delibare come rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimità costituzionale della norma che è tenuto ad applicare, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio in corso — affermi, altresì, la propria giurisdizione nella materia controversa, va riconosciuta, per questa parte, natura non già di ordinanza (priva di carattere decisorio e, dunque, non impugnabile, qual è appunto quella con cui viene proposto l'incidente di costituzionalità), bensì di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, c.p.c., con l'ulteriore conseguenza che, a norma dell'art. 361 c.p.c., avverso la stessa va fatta riserva di ricorso per cassazione o deve essere proposto ricorso immediato, determinandosi, in difetto, il passaggio in giudicato della decisione, senza che rilevi in contrario che, nella sentenza definitiva, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione.