(massima n. 1)
Nel caso di giudizio nel quale si trovino cumulate pił domande fra le stesse parti, anche connesse soltanto soggettivamente, la sentenza che, con riguardo a taluna o talune delle domande, abbia deciso solo alcune questioni senza definire il giudizio, e che invece, con riguardo ad altre domande, abbia contemporaneamente definito il giudizio, č soggetta esclusivamente al regime di impugnazione per cassazione di cui all'art. 361 c.p.c., restandone escluso l'assoggettamento al regime di impugnazione per cassazione necessariamente differita, previsto dall'art. 360, terzo comma, c.p.c., per la decisione soltanto su questioni. Ne consegue che la sentenza č alternativamente impugnabile immediatamente, ovvero suscettibile di riserva di impugnazione da ciascuna delle parti interessate, con riferimento a tutte le statuizioni e, quindi, anche a quelle che altrimenti sarebbero state soggette al regime dell'art. 360, terzo comma, c.p.c..