(massima n. 1)
Per effetto del rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale, contenuto nell'art. 359 c.p.c., č consentito proporre un unico appello contro due distinte sentenze, sempreché tra le cause d'appello sussista quel rapporto di connessione che consente alle parti di promuovere il processo cumulativo (artt. 31 e seguenti c.p.c.) ed al giudice, o ai diversi giudici investiti dalle cause con processi separati, di fare altrettanto (artt. 34, 35, 36, 40, 103 e 274 c.p.c.). In tale ipotesi resta salva la facoltą del giudice d'appello di separare le due cause ai sensi dell'art. 103, secondo comma, c.p.c. (Nella specie la medesima parte era stata convenuta in giudizio da due attori diversi, con separati atti di citazione, per il regolamento di confine tra il suo fondo e quello dei due confinanti; rimasta soccombente, aveva proposto unico atto di appello, contro le due sentenze, le quali trattavano questioni similari, ma il giudice del gravame aveva ritenuta l'inammissibilitą dell'unico atto di appello. La Suprema Corte nel cassare la sentenza impugnata, ha formulato il principio di diritto espresso dalla massima che precede).