(massima n. 1)
In conformitą ai principi costituzionali del giusto processo, diretti a rimuovere gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, e quindi a ridurre le ipotesi di inammissibilitą, escludendola ogniqualvolta non sia comminata espressamente dalla legge, il principio di consumazione dell'impugnazione č da intendere in senso restrittivo, precludendo lo stesso la riproposizione del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile (anche se non č scaduto il termine previsto dalla legge) solo nel caso in cui sia gią intervenuta declaratoria da parte della S.C., e non anche nel caso in cui la parte emendi il citato vizio, come avviene nel caso di secondo ricorso proposto, pur con maggior ricchezza di argomentazioni, dalla parte che esplicitamente ha rinunciato al primo.