(massima n. 1)
La nullitą dell'atto introduttivo del giudizio di appello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma n. 7, c.p.c., deve ritenersi sanata dalla costituzione dell'appellato, se questi, nella comparsa di risposta, si sia limitato ad eccepirne genericamente la nullitą, indicando le ragioni del vizio, tardivamente, soltanto nella comparsa conclusionale.