(massima n. 1)
Il giudice di appello che, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata e che la stessa non č comunque presente tra gli atti di causa, č tenuto, ai sensi dell'art. 347, secondo comma, c.p.c., a dichiarare l'improcedibilitā dell'appello, non potendo ovviare all'impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al deposito.