(massima n. 1)
Posto che l'improcedibilità dell'appello per omessa produzione della copia completa della sentenza appellata, alla stessa stregua delle altre ragioni di improcedibilità del gravame, deve ricollegarsi pur sempre ad un comportamento colpevole dell'appellante, cioé ad una condotta a lui imputabile sotto il profilo dell'inerzia o imprudenza, qualora il giudice d'appello rilevi l'incompletezza di detta sentenza, se non sia in grado di decidere sull'impugnazione in base al complesso dei documenti disponibili, prima di dichiarare l'improcedibilità, deve assegnare un termine per provvedere al deposito di una copia integrale della sentenza stessa e, solo in caso di inottemperanza a tale invito, si può pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio.