(massima n. 1)
Allorquando un documento risulti ritualmente prodotto nel primo grado del giudizio perché indicato nell'indice del fascicolo di parte, la circostanza che al momento della decisione del giudizio di secondo grado esso non si rinvenga in detto fascicolo non giustifica la supposizione del secondo giudice che, essendo avvenuto il ritiro del fascicolo stesso dopo la pronuncia di primo grado, la copia possa essere stata ritirata, giacché, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, con il fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte, e dovendo gli stessi essere depositati nel giudizio di secondo grado, detta ipotesi risulta contraddetta ed esclusa dalla circostanza che il funzionario di cancelleria, tenuto a verificarne la regolarità ed a segnalare l'eventuale mancanza di documenti rispetto alle risultanze dell'indice del fascicolo, non abbia fatto alcuna riserva all'atto di tale nuovo deposito. Ne consegue che la produzione del documento mancante dev'essere ritenuta rituale dal giudice di secondo grado, che, pertanto, erroneamente pone a carico della parte la materiale mancanza dello stesso agli effetti dell'onere della prova, dovendo invece valutare la possibilità di ordinare alla parte un nuovo deposito del documento (che nella specie era una fotocopia di contratto collettivo di lavoro) od anche l'opportunità, in relazione alle allegazioni degli scritti difensivi delle parti di disporre eventualmente consulenza tecnica per acclarare le circostanze che potevano risultare dal documento.