(massima n. 1)
L'intervento dei terzi nel giudizio di appello, data la formulazione dell'art. 344 c.p.c., che ne impedisca un'interpretazione diversa da quella letterale, può ritenersi ammesso limitatamente ai soli terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404. Pertanto, a parte l'ipotesi riconducibile al comma 2 di questo articolo (intervento dell'avente causa o creditore di una delle parti, il quale deduca che la sentenza già emanata — unitamente a quella che deve essere resa dal giudice di secondo grado — sia l'effetto di dolo o di collusione tra le suddette parti in danno di esso interveniente), l'intervento deve ritenersi ammesso — in relazione alla previsione dell'art. 404, comma 1 — quando il terzo faccia valere nel giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione tra le parti originarie, e incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado o con quella che eventualmente potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto ammissibile in appello l'intervento di un soggetto che mirava, da un lato, a constatare l'eccezione con cui il convenuto aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, e, dall'altro, a sostenere nel merito le ragioni difensive del medesimo convenuto).