(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 344 c.p.c. l'intervento in appello-precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, a meno che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.) — è limitato a coloro che sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di terzo, giacché la norma citata, nell'apprestare uno strumento di tutela anticipata, consente ai terzi di fare valere le proprie ragioni ancor prima che sia emessa la sentenza che potrebbe pregiudicarle e nei cui confronti sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c. Pertanto, può intervenire in appello colui che potrebbe subire pregiudizio nei suoi diritti da un determinato esito del giudizio ovvero l'avente causa di una delle parti che possa temere pregiudizio da una sentenza frutto di dolo o di collusione delle parti stesse in suo danno; peraltro, l'ammissibilità dell'intervento deve essere esaminata verificando la sussistenza del pregiudizio con un giudizio ex ante in ordine al possibile esito della controversia e non con una valutazione compiuta in sede di decisione alla stregua delle statuizioni in concreto da adottare.