(massima n. 1)
L'interesse del terzo ad intervenire in appello, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., va valutato non già "ex post", e cioè in base all'incidenza che la decisione impugnata può concretamente avere sulla posizione del terzo, ma "ex ante", e cioè con riferimento alla proposizione della domanda e tenuto conto della astratta idoneità della pronuncia richiesta a ledere l'interesse diretto del terzo medesimo. (Applicando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la sussistenza dell'interesse, in capo all'erede legittimo, ad intervenire in appello nel giudizio promosso dall'erede testamentario per far valere la simulazione di una vendita compiuta dal defunto in prossimità del decesso, giudizio conclusosi in primo grado col rigetto della domanda).