(massima n. 1)
In tema di regolamento delle spese giudiziali, allorquando il giudice di appello dichiari inammissibile un intervento dinanzi a sé per ragioni meramente processuali (nella specie, per difetto dei presupposti di cui all'art. 344 c.p.c. e per carenza di interesse ad agire), la compensazione delle spese può essere giustificata esclusivamente in riferimento al tipo di statuizione adottata e non anche alle posizioni di carattere sostanziale che con l'atto di intervento inammissibile l'interventore ha inteso sostenere.