(massima n. 1)
È inammissibile l'intervento in appello ex art. 344 c.p.c. della curatela fallimentare che, avendo esercitato vittoriosamente l'azione di risarcimento di danni a tutela della massa in un separato giudizio, intende contestare il diritto dei soci investitori di una società cooperativa fallita ad ottenere, nei confronti del Ministero, il risarcimento del danno loro individualmente arrecato dal mancato esercizio dei poteri di vigilanza sulla società, dal momento che tale ultima azione non ha la natura di azione di massa e può, pertanto, legittimamente coesistere con l'azione separatamente promossa dalla curatela fallimentare, cosicché, non essendo il curatore titolare di un diritto autonomo, la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica costituita o accertata in primo grado, non sarebbe legittimato all'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.