(massima n. 1)
L'intervento in appello, recante una domanda volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica in proprio favore di un contratto preliminare concluso "inter alios", è inammissibile, attesi i limiti sanciti dall'art. 344 c.p.c., tendendo non ad evitare un pregiudizio, bensì a realizzare una pretesa; qualificandosi inoltre tale intervento come adesivo, e non autonomo, per essere riconoscibile il diritto invocato dall'interventore solo previo accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. formulata in primo grado da uno dei contraenti, è altresì inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal medesimo interventore, in quanto carente, giacché titolare di un interesse di mero fatto, di un'autonoma corrispondente legittimazione ove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto all'impugnazione.