(massima n. 1)
Non sussiste nullitą dell'atto di appello, allorché esso manchi dell'avvertimento secondo cui l'appellato, in caso di mancata costituzione nel termine, decade dal diritto di proporre l'appello incidentale, in quanto l'art. 342 c.p.c., nel richiamare l'art. 163 c.p.c., non prevede che tale avvertimento, nel giudizio di gravame, debba riferirsi espressamente alla possibilitą di proporre appello incidentale, tenuto anche conto che l'atto di appello viene notificato al procuratore della parte, ove costituita, dunque a soggetto professionalmente attrezzato a conoscere le decadenze comminate dalla legge in caso di ritardata costituzione.