(massima n. 1)
Contro le sentenze di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della L. 5 marzo 1987, n. 74 — ancorché rese in procedimenti anteriormente iniziati — l'appello deve essere proposto non con citazione, ma con ricorso, nel termine di trenta giorni (art. 325 c.p.c.) dalla notificazione o, in mancanza di questa, nell'anno dalla pubblicazione della sentenza stessa (art. 327 c.p.c.); mentre, in applicazione del principio di conservazione, la forma della citazione può non escludere l'ammissibilità del gravame solo nel caso di tempestivo deposito del relativo atto in cancelleria.