(massima n. 1)
Nel procedimento di impugnazione della sentenza di separazione personale dei coniugi, l'appello va proposto con ricorso e non con citazione; tuttavia, ove l'appello sia stato proposto con citazione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti viziati, č da escludere la nullitā dell'atto di impugnazione se il deposito della citazione nella cancelleria sia avvenuto in termini perentori fissati dalla legge, non essendo sufficiente che, in tali termini, sia stata effettuata la notificazione.