(massima n. 1)
Per il principio dell'ultrattivitā del rito, ove la controversia, ancorché introdotta con ricorso, sia stata trattata in primo grado con rito ordinario in luogo di quello del lavoro al quale č assoggettata (nella specie: determinazione dell'equo canone ex art. 45 legge 27 luglio 1978, n. 392) debbono essere seguite le forme ordinarie anche per la proposizione dell'appello e dell'eventuale appello incidentale.