(massima n. 1)
L'appello avverso una sentenza pronunciata all'esito di un giudizio celebrato, in primo grado, con rito ordinario è inammissibile, perché tardivo, se proposto con la forma prescritta per l'impugnazione delle sentenze pronunciate all'esito di rito camerale, e cioè con il deposito del ricorso anziché con la notificazione dell'atto di citazione. Il deposito del ricorso, pur se tempestivo, non è, difatti, idoneo alla costituzione di un valido rapporto processuale, che richiede, pur sempre, che l'atto recettizio d'impugnazione venga portato a conoscenza della controparte entro il termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c. nella forma legale della notificazione nel luogo indicato dal successivo art. 330, senza che possa, in contrario, invocarsi la eventuale sanatoria dell'atto nullo qualora (come nella specie) si sia medio tempore verificata una decadenza ratione temporis che abbia determinato il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di appello per essere ormai irrimediabilmente spirato il relativo termine d'impugnazione.