(massima n. 1)
L'inammissibilità dell'appello, ancorché non rilevata dal giudice del gravame, può essere rilevata nella successiva sede di legittimità anche d'ufficio, salvo i limiti del giudicato, nel caso in cui la relativa questione sia stata già esaminata e risolta dal giudice d'appello e manchi una specifica impugnazione. La rilevabilità d'ufficio riguarda anche l'ipotesi di acquiescenza parziale siccome legata al potere del giudice di verificare i limiti oggettivi dell'impugnazione.