(massima n. 1)
Al fine di stabilire se con l'atto d'impugnazione l'appellante si sia limitato a dedurre (inammissibilmente, al di fuori dei casi indicati agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.) censure di mero rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole nel merito, il giudice del gravame non puō fermarsi ad esaminare la rubrica dei motivi di impugnazione, ma deve guardare anche allo sviluppo dei motivi stessi, e cosė scrutinare nel merito l'impugnazione ove, con essi, l'appellante abbia dedotto ritualmente, nel rispetto del requisito di specificitā della doglianza richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ., anche questioni attinenti al fondo del prodotto decisorio, lamentando, al di lā di quanto indicato in sede di intitolazione del vizio denunciato, l'ingiustizia della sentenza.