(massima n. 1)
Non sussiste nullitą dell'atto di appello quando la sottoscrizione del procuratore risulta apposta soltanto sotto la certificazione dell'autenticitą della firma della parte, posta sotto la procura alle liti redatta in calce o a margine dell'atto stesso, in quanto, in tal caso, la firma del difensore ha il duplice scopo di sottoscrivere l'atto stesso e di certificare l'autografia del mandato.