(massima n. 1)
La mancata indicazione della procura nell'atto di citazione in appello non è causa di nullità della citazione stessa, non essendo tale omissione ricompresa tra le violazioni cui, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 359 stesso codice), il legislatore abbia voluto riconnettere la sanzione della nullità dell'atto, e non potendosi tale nullità virtualmente desumere dalla generale disciplina processuale del sistema della invalidità degli atti, poiché, alla stregua del principio di cui all'art. 125, comma 2, c.p.c. (a mente del quale la procura può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione della citazione), risulta normativamente disciplinata addirittura un'ipotesi in cui non è fatto alcun obbligo di detta indicazione nell'atto di citazione (prescritta, invece, per il giudizio di cassazione, a pena di inammissibilità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 5 c.p.c.).