(massima n. 1)
È affetto da nullità per difetto di ius postulandi l'atto di appello proposto con citazione senza che, alla costituzione (art. 165 c.p.c.) risulti depositata la procura al difensore, in originale o in copia conforme (rilasciata anteriormente, ex art. 125 comma secondo e contenuta in una scrittura privata autenticata, ex art. 83 c.p.c.), non avendo il giudice alcun onere (art. 182 c.p.c.) di ordinare la regolarizzazione della posizione dell'appellante, ormai non più sanabile.