(massima n. 1)
La procura al difensore per il giudizio di appello deve ritenersi validamente conferita, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., in calce o a margine della copia notificata della sentenza impugnata, quando il deposito del documento - per la cui attestazione č sufficiente il timbro e la sottoscrizione del cancelliere in calce all'indice dei documenti contenuto nel fascicolo di parte - sia avvenuto al momento della costituzione in giudizio, desumendosi da tale circostanza la certezza dell'autografia della parte e la posterioritā della data del mandato rispetto sia alla sentenza impugnata sia alla notifica dell'impugnazione.