(massima n. 1)
Una volta fissato nell'atto d'appello il thema decidendum, è precluso all'appellante di ampliare nel corso del giudizio l'indagine sulle statuizioni di primo grado per le quali, in quanto non investite da specifico motivo di gravame, si è verificata la formazione del giudicato formale, che però non comprende anche le questioni che, pur non specificatamente prospettate, costituiscano un antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte nei motivi d'appello.