(massima n. 1)
Quando dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nell'atto d'appello risulti la volontā di sottoporre l'intera controversia al giudice dell'impugnazione, questi č tenuto a riesaminare anche quelle parti della sentenza di primo grado che non abbiano, a differenza di altre, formato oggetto di specifica trattazione nel suddetto atto, in quanto comunque coinvolte nell'integrale impugnazione della prima pronuncia.