(massima n. 1)
Nel caso di sentenza di condanna al pagamento di un debito pecuniario con interessi e rivalutazione, qualora l'appello del soccombente, pur investendo la pronuncia nella sua interezza, contenga specifici motivi solo sulla sussistenza del debito e nessuno, neppure subordinato, sul resto, al giudice di appello č inibito il riesame delle statuizioni accessorie relative agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, rispetto ai quali vi č stata acquiescenza dell'appellante per effetto della indicata delimitazione delle ragioni della impugnazione.