(massima n. 1)
Non subisce deroghe, in seno alle procedure fallimentari, il principio secondo cui l'ambito del giudizio di appello, e la conseguente cristallizzazione del thema decidendum su cui il giudice di secondo grado č chiamato a pronunciarsi, č determinato dalle questioni effettivamente devolutegli con gli specifici motivi di impugnazione, oltre che da quelle rilevabili di ufficio che, delle stesse, costituiscano l'antecedente logico e in ordine alle quali non sia intervenuta pronuncia in prime cure.