(massima n. 1)
Nel vigente sistema processuale č consentito solo al giudice di primo grado il potere incondizionato di qualificazione della domanda, mentre al giudice di appello in ragione dell'effetto devolutivo di tale impugnazione e della presunzione di acquiescenza di cui all'art. 329 c.p.c. non č pił permesso di mutare ex officio la qualificazione ritenuta dal primo giudice, a meno che questa non abbia formato oggetto di impugnazione esplicita o, quanto meno, implicita, nel senso che una diversa qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica di un motivo di impugnazione espressamente formulato (nella specie, la S.C., pur rigettando il ricorso, ha rilevato che la sentenza di appello era incorsa nel vizio di ultrapetizione in quanto, avendo la domanda originaria come oggetto la sola tutela di un presunto uso privato di una strada, il giudice di secondo grado non aveva il potere, in assenza di contestazione sul punto, di riqualificare tale domanda come intesa a far valere un diritto di uso pubblico sulla strada medesima ).