(massima n. 1)
In tema di appello, allorquando la sentenza di primo grado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre, tale specifica pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta, con la conseguenza che, ove la sentenza di secondo grado investa i capi non impugnati (esplicitamente, od anche implicitamente), si verifica una violazione del giudicato interno. (Fattispecie in tema di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, in cui la sentenza di primo grado era stata impugnata dal soccombente proprietario limitatamente al capo della decisione che aveva dichiarato la prescrizione del credito nei confronti del Comune, e la Corte di appello aveva riformato anche la statuizione che ne aveva escluso la titolarità passiva in capo all'Assessorato regionale, solo perchè il proprietario aveva insistito nella condanna di entrambi gli enti pubblici).