(massima n. 1)
Qualora l'impugnazione investa una pronuncia in rito che abbia negato il diritto alla pronuncia nel merito (nella specie, per nullità della procura nell'atto di citazione), l'appellante può limitarsi a denunciare l'erroneità della decisione ed a richiamare le domande proposte in primo grado, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito,atteso che dall'accoglimento dell'impugnazione discende l'integrale devoluzione al giudice dell'appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado.