(massima n. 1)
In tema di processo di appello, in ossequio al principio del tantum devolutum quantum appellatum di cui all'articolo 342 c.p.c., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicchč restano precluse nel corso dell'ulteriore attivitą processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilitą di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte.