(massima n. 1)
Ai fini del requisito della specificitā dei motivi, stabilito dagli artt. 342 e 434 c.p.c., l'atto di appello (che la Corte di cassazione puō interpretare autonomamente per accertare se al giudice di secondo grado sia stato o no devoluto l'esame del punto controverso) deve indicare, sia pure in forma succinta, le ragioni in fatto e in diritto della doglianza contro la sentenza impugnata, non essendo sufficiente il generico richiamo alle difese svolte in primo grado. Pertanto, in presenza di una sentenza di primo grado che (disattendendo la correlativa eccezione della parte) abbia espressamente affermato la giurisdizione del giudice adito, pronunciando nel merito, il motivo di appello con il quale la parte si limiti a richiamare le eccezioni svolte in prima istanza e ad insistere per la declaratoria d'infondatezza della domanda, non costituisce impugnazione della pronuncia sulla giurisdizione; con l'ulteriore conseguenza che esattamente il giudice del gravame ritiene precluso il riesame della relativa questione, senza che possa invocarsi in contrario il principio che il difetto di giurisdizione deve essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, atteso che tale principio opera solo nell'ipotesi in cui sia mancata un'espressa statuizione sul punto e deve essere coordinato con quelle della convertibilitā dei motivi di nullitā della sentenza in motivi di gravame.