(massima n. 1)
La volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado non richiede di essere espressa attraverso formule sacramentali, essendo sufficiente ai sensi dell'art. 342 c.p.c., che siano, ancorché sommariamente, spiegate le ragioni dell'impugnazione, sì da consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali è formulato il gravame.