(massima n. 1)
L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame — che può validamente consistere anche nella mera richiesta di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento della domanda iniziale — sia delle ragioni della doglianza, che, in caso di censura rivolta alla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, non deve necessariamente concretizzarsi nell'allegazione della relazione del consulente di parte, adempimento non richiesto né previsto da alcuna disposizione in tema di impugnazioni.