(massima n. 1)
I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio, e per questo profilo incidono sullo stesso esercizio del potere di impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati, in concreto, oggetto di specifiche censure nell'atto di appello ed incorrendo in vizio di ultrapetizione il giudice di appello che estenda il proprio esame a parti della decisione di primo grado che pur genericamente investite dall'impugnazione in toto della sentenza, non siano state specificatamente censurate.