(massima n. 1)
Il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere soddisfatto da un mero e generico richiamo agli atti di primo grado, che prescinda dal contenuto argomentativo della sentenza impugnata, essendo necessaria una contrapposizione argomentativa rivolta al contenuto della decisione impugnata. Al riguardo, seppure — stante la mancanza nell'appello di un principio di autosufficienza — deve ritenersi ammissibile anche una integrazione dei motivi mediante un rinvio circostanziato ai singoli atti del processo (che si presumono noti), è pur sempre necessario che l'insieme degli elementi forniti dall'appellante, o direttamente o per relationem si contrapponga al contenuto della decisione impugnata e consenta la individuazione non solo dell'ambito del devolutum ma anche delle ragioni del gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui l'appellante si era limitato ad una mera richiesta di un iudicium novum sulla base delle argomentazioni tutte svolte in primo grado, senza specificare in alcun modo le ragioni poste a fondamento del gravame e senza neppure considerare le ragioni addotte, nella sentenza di primo grado, a giustificazione delle singole decisioni adottate).