(massima n. 1)
La specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine non è sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita, anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, solo quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l'esame dei singoli passaggi argomentativi. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C., nel qualificare il motivo formalmente proposto per asserita violazione di legge come sostanzialmente prospettante la deduzione di una doglianza ex art. 112 e 345 c.p.c., ha ritenuto essere stato dalla corte di merito correttamente giudicato inammissibile il motivo di gravame con il quale, nel censurare la declaratoria di inammissibilità della domanda pronunziata dal giudice di prime cure, l'appellante si era limitato a chiedere che il giudice dell'impugnazione emettesse pronunzia sul merito della domanda, a tale stregua omettendo di assolvere all'onere di investire la sentenza di primo grado con uno specifico motivo d'impugnazione sulla detta statuizione di inammissibilità, e di indicare perché la domanda era da considerarsi ammissibile, a tale stregua non evitando il formarsi del giudicato processuale interno).